Il Collegio Sindacale deve continuare a segnalare la crisi d’impresa?
Nel nostro ordinamento giuridico spetta al Collegio sindacale, ove previsto, di vigilare, tra gli altri, sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Nell’ambito delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale deve obbligatoriamente segnalare all’organo amministrativo l’esistenza dello stato di crisi aziendale, quando ne ricorrono i presupposti; tale segnalazione, in vigore dal 15 novembre 2021, va attivata tempestivamente la procedura di composizione negoziata.
Ma, in concreto, che cosa deve segnalare il Collegio Sindacale?
Innanzitutto, il Collegio Sindacale deve verificare che gli assetti adottati dall’azienda siano adeguati, ovvero consentano di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi meglio descritti sotto;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previsti per l’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi.
Ma vediamo, nello specifico, quali sono i segnali della crisi:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie che fanno scattare le segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati ossia Agenzia delle Entrate, Inps, Inail..
La segnalazione, come detto, è di tipo interno, cioè è rivolta all’organo amministrativo, ma i Sindaci sono legittimati a richiedere direttamente l’apertura della liquidazione giudiziale (o fallimento) dell’impresa cui sono preposti, quale possibile reazione a segnalazioni prive di riscontri.
Quindi, da una parte il Collegio Sindacale sarà spinto a segnalare per porsi al riparo da eventuali responsabilità professionali proprie, dall’altra questa evenienza rappresenta un ulteriore macigno per l’imprenditore, già funestato dalle difficoltà contingenti del sistema economico e politico.
Ad oggi crescono le perplessità sull’adeguatezza del Nuovo Codice della Crisi al nostro sistema economico e produttivo, poiché si teme che i vincoli di segnalazione dello stato di difficoltà che attraversano le imprese possano mettere ancora più in crisi l’intero sistema imprenditoriale italiano.
Per tale ragione il Codice della Crisi, in vigore da poche settimane, rischia di entrare in maniera prepotente all’interno delle priorità del nuovo Governo: secondo Guido Crosetto di Fratelli d’Italia una delle norme centrali, quella cioè che vincola i sindaci agli obblighi di segnalazione rischia, in questo momento di agitazione, di diventare controproducente poiché moltiplica le difficoltà che le imprese si trovano a fronteggiare, a partire dall’impatto del caro-energia.
D’altro canto, se si decidesse di sospendere la norma relativa alle segnalazioni, ciò porterebbe alla mutilazione della parte più innovativa del Codice, incentrata sull’emersione tempestiva della crisi. E allora che fare?
Rideterminare i profili di responsabilità in capo ai soggetti chiamati a fare le segnalazioni, attraverso opportuni interventi correttivi. Il Governo dovrebbe decidere se modificare la norma, allargando le maglie dei parametri di allerta o, in alternativa, prevedere una mera segnalazione interna, evitando di appalesare lo stato di crisi all’esterno ed evitare, così, un gran numero di segnalazioni.
In sostanza, il Codice della Crisi così come attualmente concepito può attendere, ma le pmi non devono assolutamente scordarsi del vero obiettivo del Codice, ossia di spingere le imprese verso la competitività, attraverso la capacità di investire e innovare, rinforzare le proprie strutture patrimoniali per parare gli urti del mercato; in secondo luogo, di crescere nella dimensione e di attingere a quel patrimonio di conoscenze manageriali proprio dei consulenti di direzione preparati, portatori di competenze indispensabili alla “navigazione in mare aperto”. Solo così il nuovo Codice della Crisi avrà assolto il suo principale obiettivo, ossia prevenire la crisi di impresa spingendo le aziende a dotarsi degli strumenti più adatti alla “navigazione”.